Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
Alcune delle novità della nuova Legge Brevetti spagnola.
La nuova legge 24/2015 di 24 luglio 2015, che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile 2017, sostituisce la precedente del 1986.
La novità più rilevante di questa normativa è il nuovo sistema di concessione dei brevetti, che garantisce maggiormente i titolari di questi diritti. Fino ad oggi, oltre ad un primo esame di carattere formale della domanda, veniva emesso il cosiddetto “Informe sobre el Estado de la Tecnica” (IET), che conteneva tutti i documenti anteriori esistenti a livello mondiale che avrebbero potuto costituire un ostacolo alla registrazione del brevetto. Una volta ricevuto l’esito di tale rapporto, stava al richiedente domandare o meno all’Ufficio Brevetti l’esame dei requisiti di brevettabilità. Pertanto, poteva accadere che un trovato che avesse avuto un IET sfavorevole e non sottoposto alla verifica dei requisiti di brevettabilità (perché non richiesta), potesse comunque giungere a brevettazione. Va da sé che, in tal caso, il brevetto rilasciato rischiava di essere facilmente cancellato a seguito di azione di nullità promossa avanti ai tribunali.
Con la nuova legge, l’esame delle condizioni di brevettabilità (novità e attività inventiva) diventa obbligatorio e deve essere richiesto entro il termine di tre mesi dopo aver ricevuto l’IET dall’Esaminatore, accompagnato dalla sua opinione scritta.
In tal modo, vi è ovviamente maggior garanzia sull’effettiva sussistenza dei requisiti di validità dei brevetti rilasciati. Inoltre, poiché tale disamina deve avvenire entro l’anno dalla data di deposito, il richiedente potrà valutare se estendere o meno la protezione del brevetto ad altri Paesi confidando sulla maggiore probabilità che vegano concessi anche all’estero.
Tra le novità introdotte dalla riforma, segnaliamo anche le modifiche introdotte alla procedura di opposizione. L’opposizione non dovrà più necessariamente essere promossa prima della concessione del brevetto, ma potrà essere presentata fino a sei mesi a decorrere dalla data di concessione del titolo (in modo analogo a quanto accade con i brevetti europei).
Inoltre, è ora prevista la possibilità per il titolare di limitare il brevetto modificando parzialmente il contenuto di una rivendicazione. È anche stata introdotta la possibilità di richiedere in qualsiasi momento all’Ufficio Brevetti (e per tutta la durata del titolo) la limitazione o la revoca del brevetto, con effetti retroattivi.
Un’altra novità rilevante impatta sui modelli d’utilità. Dal 1° aprile i modelli potranno infatti essere rilasciati non solo a tutela dei prodotti ma anche delle composizioni e sostanze chimiche (ad eccezione della materia biologica e delle composizioni farmaceutiche). Diventa tuttavia più stringente il requisito della novità: non sarà più sufficiente la c.d. “novità relativa” (che teneva conto dei titoli precedenti esistenti in Spagna) ma sarà necessaria la “novità assoluta” (in cui vengono presi in considerazione le anteriorità a livello mondiale), analogamente a quanto avviene per i brevetti. È inoltre stata introdotta la possibilità di chiedere l’IET anche per i modelli d’utilità. Qualora richiesto, l’IET sarà ricevuto dal titolare corredato dall’opinione scritta dell’Esaminatore e ciò avverrà entro il periodo previsto per poter eventualmente estendere la protezione del modello in altri Paesi.
Le novità introdotte dalla legge perseguono l’obiettivo di rendere la normativa più coerente ai Trattati Internazionali e, al tempo stesso, di conferire maggior tutela (e quindi valore) ai brevetti nazionali