202410.28
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


L’AI Act dell’Unione Europea e il suo impatto sui brevetti

Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale (noto anche come AI Act). Si tratta del primo regolamento al mondo riguardante la tecnologia dell’intelligenza artificiale, che è entrata nella vita di tutti noi promettendo di rivoluzionarla.

L’intelligenza artificiale è prepotentemente emersa come strumento in grado di semplificare la creazione di contenuti – testi, immagini, video, audio, codice software ecc. – in risposta a specifiche richieste da parte degli utenti. Se ciò è già sufficiente per far sorgere il problema della paternità dei contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale nonché preoccupazione circa il legittimo utilizzo della enorme mole di dati (spesso soggetti a copyright) utilizzati per istruire tali sistemi, rischi ancora maggiori derivano dal potenziale utilizzo di questa tecnologia per diffondere disinformazione, aumentare il controllo pubblico, discriminare, commettere reati e frodi e, in ultimo, mettere addirittura in pericolo la vita stessa dell’uomo.

Alla luce di questo scenario, il Regolamento si pone l’obiettivo di “migliorare il funzionamento del mercato interno” e “promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (AI) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di AI nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione”.

Il Regolamento emanato dall’Unione Europea ha stabilito una serie di requisiti che i sistemi AI devono soddisfare in funzione del livello di rischio derivante dal loro utilizzo: più risulta alto il rischio di ledere diritti individuali e collettivi, più i requisiti sono stringenti.

In breve, i livelli di rischio contemplati sono quattro:

  • Rischio inaccettabile: contraddizione dei valori e dei principi dell’UE, come il rispetto della dignità umana, della democrazia e dello stato di diritto. I sistemi AI che presentano questo tipo di rischio sono vietati a chi non è implicato in interessi nazionali superiori, quali militari e di sicurezza nazionale.
  • Rischio elevato: impatto significativo sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone. Tra i sistemi AI che presentano questo livello di rischio rientrano quelli utilizzati per la selezione e il reclutamento del personale, per l’ammissione all’istruzione, per l’erogazione di servizi sociali essenziali.
  • Rischio limitato: possibilità di influenzare i diritti o le volontà degli utenti, ma in misura minore rispetto ai sistemi ad elevato rischio. Tra i sistemi AI che presentano questo livello di rischio ritroviamo quelli utilizzati per generare o manipolare contenuti audiovisivi (come i deepfake), o per fornire suggerimenti personalizzati (come le chatbot).
  • Rischio minimo o nullo: nessun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone, offerta di ampi margini di scelta e controllo agli utenti. Tra i sistemi AI che presentano questo livello di rischio ritroviamo quelli utilizzati per scopi ludici ed estetici, quali videogiochi o filtri per editare le fotografie.

Tra i requisiti applicabili ai sistemi AI a rischio elevato, vi è l’obbligo di istituire, attuare e documentare un sistema di gestione dei rischi, da intendersi come un processo iterativo continuo pianificato ed eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema AI, volto a eliminare o ridurre i rischi connessi all’utilizzo dei sistemi AI.

Tra gli altri requisiti per i sistemi AI ad alto rischio, segnaliamo inoltre l’obbligo di fornire una descrizione dettagliata degli elementi del sistema AI e del processo relativo al suo sviluppo, ivi compresi i set di dati di addestramento utilizzati (ad esempio, informazioni sulla loro origine e sulle modalità di ottenimento e di selezione). Sempre per i sistemi AI ad alto rischio, viene anche introdotto l'obbligo di registrarli in un'apposita banca dati, redigere una dichiarazione di conformità e ottenere la marcatura CE.

Per i sistemi a rischio limitato o minimo, segnaliamo invece l’obbligo di informare gli utenti che si sta discutendo con una chatbot e non con un umano e l’obbligo per immagini e testi di contenere l’informazione che sono stati generati mediante un sistema AI.

Il Regolamento introduce inoltre sanzioni pecuniarie in caso di violazione degli obblighi introdotti. Tali sanzioni vanno da multe di 35 milioni di euro (o 7% del fatturato) per le violazioni più gravi, inerenti i sistemi con rischio inaccettabile, a multe di 15 milioni di euro (o 3% del fatturato) per violazioni inerenti la sicurezza e gestione dei dati, ad esempio la mancata fornitura di documentazione e di informazioni alle autorità, fino a multe di 7,5 milioni di euro (o 1% del fatturato) in caso di fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti.

Alla luce del Regolamento, sarà importante per i titolari di domande di brevetto inerenti sistemi AI fare opportune valutazioni in merito al livello di rischio dei loro sistemi, prestando particolare attenzione ai casi in cui siano fornite interfacce utente tramite cui inserire informazioni personali o strumenti (ad es. microfono o telecamera) programmati per acquisire automaticamente informazioni personali in modo continuato nel tempo. In questi casi sarà infatti importante valutare il modo in cui tali informazioni vengono utilizzate dal particolare sistema AI, soprattutto quando il sistema AI prende decisioni o fa previsioni sulla base di tali informazioni, evitando ad esempio potenziali pratiche sleali o discriminatorie nei confronti di particolari categorie di persone o di intere popolazioni. Similmente, andranno anche valutati tutti quei casi in cui i sistemi AI creano profili utente o raccolgono preferenze di questi ultimi, potendo ciò potenzialmente ricadere nell’ambito – critico – dell’utilizzo di tali dati per effettuare valutazioni su vari aspetti della vita delle persone.

Fermi restando gli obblighi, rimane lo sforzo da parte del legislatore di promuovere lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale e di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, con le autorità deputate ad applicare il Regolamento chiamate a proteggere i legittimi interessi dei titolari di tali diritti, siano essi brevetti o segreti commerciali.

Ad esempio, il Regolamento prevede per le PMI l’accesso gratuito ai cosiddetti spazi di sperimentazione normativa (sandboxes), che dovranno essere istituiti dalle autorità degli Stati membri allo scopo di fornire un ambiente per lo sviluppo, la formazione, la sperimentazione e la convalida di sistemi AI sotto la supervisione e il sostegno delle autorità nazionali. Gli spazi di sperimentazione normativa devono anche consentire di testare i sistemi Ai in condizioni reali.

Il Regolamento si applica a tutti quei soggetti che offrono prodotti che utilizzano l’intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo. Sono compresi anche i soggetti non europei, garantendo in tale modo condizioni di parità (cosiddetto level playing field) che impediscano ad aziende extra-UE di ottenere un vantaggio competitivo per via di standard meno stringenti applicati fuori dalla stessa UE.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che gli aspetti del Regolamento sull'AI e i problemi da esso posti sono numerosi e molteplici.

I fornitori/creatori di sistemi AI dovrebbero quindi essere sensibilizzati all'importanza di richiedere la consulenza di un esperto in relazione ai loro brevetti, software o segreti commerciali e il nostro team di Interpatent sarà lieto di assisterli a questo proposito.