202110.05
0

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Appropriazione di pregi: attenzione alle informazioni pubblicate sul sito internet aziendale

Desideriamo segnalarvi un’interessante decisione della Corte di Cassazione in tema di concorrenza sleale, in cui la stessa ha affermato che la condotta di un imprenditore, il quale indichi sul sito internet aziendale come propri - contrariamente al vero - i clienti che siano invece di un altro imprenditore, integrerebbe la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (Cass., sez. I, ord. 13 luglio 2021, n. 19954).

Nel caso di specie, un’agenzia pubblicitaria riportava sul proprio sito web una lista di clienti per i quali, in passato, un proprio collaboratore aveva curato campagne pubblicitarie nel corso di un rapporto di lavoro intercorrente con una diversa agenzia.

La Corte rimprovera tale condotta non per la pubblicazione della lista sul sito in sé, quanto per la mancata indicazione del fatto che le campagne pubblicitarie dei clienti citati fossero state realizzate dal proprio collaboratore in costanza del precedente rapporto di lavoro con la società concorrente, lasciando conseguentemente intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie.

Invero, “nel fatto stesso di pubblicizzare su internet o su altro mezzo di comunicazione, come propri dati clienti reputati di prestigio o, comunque, significativi della qualità del servizio reso, ma in realtà riferibili ad un concorrente, vantando in tal modo una “storia imprenditoriale” che presuppone, contrariamente al vero, un’attività esercitata senza soluzione di continuità con quella di altra impresa concorrente, comporta il compimento di atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2958 n. 2 c.c.”.

Tale condotta sarebbe idonea – ad opinione della Corte – a turbare la libera scelta del cliente, che potrebbe essere, infatti, indotto a preferire l’agenzia a cui sono stati indebitamente attributi meriti non posseduti.

A nulla rileva il fatto che il collaboratore attualmente stesse prestando la propria attività lavorativa presso la nuova agenzia, verificandosi ad ogni modo un pregiudizio per la concorrenza.

Il risvolto pratico della vicenda si traduce pertanto nella necessaria cautela da adottare nell’utilizzare informazioni sul proprio sito internet che possano essere riconducibili o comunque riferibili a concorrenti e, più in generale, utilizzare informazioni relative a terzi, senza aver ottenuto la loro previa autorizzazione.

I nostri professionisti sono a disposizione per prestare consulenza e assistenza rispetto ai contenuti del Vostro sito internet, nonché rispetto ad eventuali possibili violazioni rilevate su siti altrui.