Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
Turchia: una nuova legge a tutela dei diritti IP
Dal 10 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova legge IP n. 6769 e, a detta di chi opera direttamente sul territorio, si tratta di un assetto normativo che apporta importanti novità che impattano positivamente anche sugli stranieri interessati a depositare i propri marchi in Turchia. Di seguito, alcune tra le novità più importanti:
- è ora possibile depositare marchi di colore, marchi sonori, marchi tridimensionali e di movimento;
- è previsto espressamente per legge il diritto del titolare di un marchio di impedire l’uso da parte di un terzo dello stesso segno o di un segno simile a titolo di denominazione sociale, keyword, domain name. L’azione potrà essere promossa avanti alle corti specializzate in IP così come avviene per i diritti IP “tradizionali”;
- l’Ufficio Marchi e Brevetti potrà invitare le parti coinvolte in una procedura di opposizione o in fase di ricorso a tentare il raggiungimento di una soluzione amichevole e, nel caso in cui l’accordo non fosse raggiunto, la documentazione relativa all’opposizione o al ricorso dovrà espressamente dare atto del mancato raggiungimento dell’accordo;
- le azioni di decadenza per non uso saranno, a partire dal 10 gennaio 2024, gestite direttamente dall’Ufficio Marchi e Brevetti e non più dalle corti specializzate in IP;
- E’ ora possibile presentare all’Ufficio Marchi e Brevetti le c.d. “Letter of Consent”, ovvero un documento con il quale il titolare di un marchio anteriore può espressamente autorizzare il deposito di un marchio successivo (teoricamente in conflitto con il proprio). Ciò potrà avvenire durante l’intera fase del deposito oppure anche dopo l’emissione di un rifiuto provvisorio della domanda basato sull’esistenza di un marchio anteriore confondibile (diventa quindi ancor più importante la fase della ricerca di anteriorità);
- in caso di opposizione, il titolare del marchio opposto potrà richiedere prove d’uso all’opponente nel caso in cui il marchio azionato sia stato registrato da più di cinque anni. Se le prove non saranno fornite, l’opposizione sarà respinta (ma il marchio azionato non sarà automaticamente cancellato per non uso).