202411.22
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Proteggere l'Autenticità

Novità e Strategie nella Lotta alla Contraffazione e Interventi Doganali

Come affermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) “dato il grave impatto della contraffazione a livello macroeconomico (Sistema Paese) e microeconomico (settori produttivi), le politiche anticontraffazione rappresentano un elemento centrale delle politiche industriali e contribuiscono a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale”.

Gli ultimi anni sono stati, quindi, caratterizzati da un’impronta legislativa sempre più orientata alla tutela del nostro territorio e del Made in Italy ed - al contempo - alla lotta alla contraffazione, fenomeno sempre più in espansione.

Anzitutto, il Decreto crescita (L. 58/2019) ha introdotto misure volte a contrastare in maniera più efficace la contraffazione, quali – per esempio - il sequestro conservativo nonché il sequestro amministrativo delle merci contraffatte (e la loro distruzione).

Il decreto ha altresì istituito – presso il MIMIT – il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), composto da rappresentanti governativi e con funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle iniziative istituzionali.

Nel 2023 è stata altresì adottata l’importante legge volta a valorizzare, promuovere e tutelare il Made in Italy (Legge n. 206 del 27 dicembre 2023), entrata in vigore l’11 gennaio 2024. La legge mira a valorizzare, promuovere e tutelare, in Italia e all’estero, le eccellenze italiane, quali fattori identitari e di crescita dell’economia, introducendo misure volte a stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e a formare le nuove competenze connesse al made in Italy.

Reprimere il fenomeno della contraffazione sul territorio nazionale e nel mondo virtuale, prevenire la violazione dei diritti di Proprietà Industriale online, innalzare il livello di conoscenza sui rischi e danni del mercato del falso e andare oltre i confini nazionali per prevenire e ostacolare l’Italian Sounding: sono questi i quattro ambiti tematici che hanno indirizzato l’azione CNALCIS nei primi 12 mesi di attività dal suo insediamento nell’ottobre 2023.

I risultati raggiunti dalle amministrazioni e forze preposte alle attività di enforcement sono stati delineati nel “Rapporto sulle attività svolte per la lotta alla contraffazione dalle Amministrazioni competenti”, realizzato lo scorso ottobre dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di Segretariato del CNALCIS.

A nove mesi dall’entrata in vigore della legge sul “Made in Italy”, sono 2.357 i casi concreti di applicazione delle nuove disposizioni normative anticontraffazione. Nello specifico, circa 100 sono i casi in cui è stata applicata la previsione relativa alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate e oltre 2.200 i casi di applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie, incrementate rispetto al passato. Relativamente alle azioni di enforcement, nel primo semestre 2024 sono quasi 9.000.

In particolare, sono stati più di 2.700 gli interventi operati della Guardia di Finanza, oltre 4.000 quelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha effettuato presso gli uffici doganali italiani 4.120 sequestri di merce contraffatta corrispondenti complessivamente a 4.940.669 articoli sequestrati. I maggiori quantitativi sequestrati hanno riguardato l’abbigliamento ed accessori, i giocattoli, gli accessori personali e i telefoni e cellulari. È stato rilevato che la merce contraffatta proveniva prevalentemente dalla Cina (33,3%), dalla Turchia (18,8%) e da Hong Kong (12,6%).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) gioca, quindi, un ruolo fondamentale nella lotta alla contraffazione.

Al fine di contrastare la circolazione di merci imitative od usurpative di diritti di proprietà industriale altrui, l’ADM può intervenire in due maniere: su istanza di parte, tramite la c.d. “domanda di intervento doganale” (anche detta AFA ovvero “application for action”) oppure d’ufficio.

Domanda di intervento doganale (AFA)

Può richiedere l’intervento dell’autorità doganale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell’Unione Europea. La domanda di intervento – a partire dal 21 dicembre prossimo - va presentata elettronicamente sul nuovo portale messo a punto dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ovvero l’IP Enforcement Portal o anche “IPEP”, che sostituisce il sistema nazionale “FALSTAFF”.

I diritti per i quali può essere richiesto l’intervento dell’autorità doganale sono i marchi, i brevetti, i design (registrati o non registrati), i diritti d’autore, i certificati complementari di protezione, le privative per novità vegetali, le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le denominazioni commerciali, purché protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o UE.

La domanda di intervento – che ha validità di un anno (con possibilità di rinnovo e/o aggiornamento) - può essere:

  • nazionale, quando rivolta all’Autorità doganale dello Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato membro;
  • unionale, quando presentata in uno Stato membro, con richiesta all’Autorità doganale di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi territori.

Alla domanda di intervento vanno allegate tutte le informazioni necessarie per distinguere le merci contraffatte dagli originali, quali:

  • una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci originali (ad esempio fotografie e descrizione del prodotto e dell’imballaggio)
  • il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto
  • un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati
  • il paese o l’area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione
  • i probabili destinatari delle merci in violazione
  • informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

Quando un ufficio doganale sospetta che merci all’importazione possano violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale il titolare ha presentato una domanda di intervento, esso procede alla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci. Il titolare del diritto viene informato e invitato a ispezionare le merci sospette.

Il termine della sospensione è di 10 giorni lavorativi (3 giorni se trattasi di merci deperibili), e può essere esteso al massimo di 10 giorni lavorativi ulteriori, se necessario. Entro tali termini il titolare del diritto accerta, e comunica per iscritto alle autorità doganali, che le merci oggetto della procedura violano il diritto in questione. In mancanza di tale comunicazione scritta, l’ufficio doganale può procedere allo svincolo delle merci sospette.

Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione (3 giorni lavorativi nel caso di merci deperibili) il titolare del diritto deve avviare un procedimento giudiziario diretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del sequestro delle merci contraffatte. L’ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l’esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.

La procedura ex officio

Anche quando non sia stata presentata alcuna richiesta di intervento, se l’autorità doganale ha motivi sufficienti per sospettare che delle merci violino un diritto di proprietà intellettuale, questa può sospendere lo svincolo delle merci oppure bloccare le medesime. Tale misura viene comunicata al detentore dei diritti (o i suoi rappresentanti) entro un giorno lavorativo, così che possa confermare o meno il sospetto. Entro quattro giorni lavorativi, quest’ultimo è tenuto a presentare la domanda di intervento al servizio doganale competente, qualora trattasi di merci contraffatte.


I vantaggi del deposito della domanda di intervento doganale sono molteplici: innanzitutto, il titolare di un diritto di IP ha la possibilità di monitorare in un certo qual modo la circolazione dei suoi prodotti, il fatto che vi sia unico portale permette la condivisione di informazioni e una comunicazione diretta con tutte l’autorità di enforcement dell’UE impegnate nella lotta alla contraffazione, l’autorità competente è in grado di rinvenire situazioni di contraffazione più facilmente. Gli sarà, infatti, più agevole sia l’individuazione di situazioni di effettiva contraffazione sia la comunicazione con i vari interlocutori, tra cui il titolare del marchio a mezzo del proprio rappresentante.

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare insieme a voi la possibilità di depositare domande di intervento doganale a tutela dei Vostri diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Non esitate a contattarci!